sabato 20 Luglio 2024

Siti Internet: obbligo di deposito legale

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O multa fino a 1500 euro. Sono previsti 1500 euro di multa per chi non deposita il sito Internet in biblioteca.

Siti Internet: obbligo di deposito legale o multa fino a 1500 euro. Sono previsti 1500 euro di multa per chi non deposita il sito Internet in biblioteca.

Chiunque abbia un sito Internet con contenuti pubblici sarà obbligato, tra sei mesi, ad inviarne il contenuto alle Biblioteche Centrali di Roma e Firenze, in caso di mancata ottemperanza sarà perseguito con una multa fino a 1.500 euro, che non esonera comunque il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

Questo quanto previsto dalla legge 106/2004 del 15 aprile 2004 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.

Entro sei mesi dovra’ essere emanato un regolamento attuativo per questa nuova disposizione.

La nuova legge, che naturalmente desta molte perplessità, modifica le vecchie norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), ha incluso anche i “documenti diffusi tramite rete informatica”, che dovranno essere depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne l’accesso al pubblico.

L’Unione Nazionale Consumatori ha immediatamente sollevato delle critiche ritenendo la legge ” puramente persecutoria, inutile e ingestibile.”

In un comunicato stampa diffuso oggi, si legge: ”Centinaia di migliaia di utenti con un sito internet -scrive l’Unione Consumatori- dovranno inviare ogni anno alle due biblioteche centrali, per e-mail o dischetto, informazioni che per lo piu’ cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono gia’ a disposizione del pubblico. Oltretutto, le due biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilita’ di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e tutto si risolvera’ in un obbligo inutile e fastidioso”.

Nel testo della legge 106/2004 disponibile sul sito del Parlamento ,all’articolo 3 (Soggetti obbligati) troviamo:

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

All’articolo 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale):

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)

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