venerdì 19 Luglio 2024

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ROMA – L’ex moglie, a cui sono stati affidati i figli, può vivere con il nuovo compagno nella casa del marito separato. Lo sostengono i giudici della Cassazione ricalcando una sentenza della Corte d’Appello di Taranto che aveva già respinto il ricorso. “La convivenza dell’ex moglie con il suo nuovo compagno sotto il tetto che una volta era del marito, non può essere considerata un’illegittima restrizione della sua libertà personale”.

Neppure i ricorsi alla morale sono stati utili al ricorrente per ottenere dalla Cassazione una sentenza diversa. Aveva scritto l’ex marito: “Il pronunciamento della Corte d’Appello è iniqua soprattutto sotto il profilo etico-morale, dato che al coniuge infedele è stato consentito il vantaggio di occupare la casa coniugale di mia esclusiva proprietà, posta in un fabbricato costruito per la mia famiglia d’origine e abitato dai miei genitori e dai miei tre fratelli”.

“In tema di separazione personale – hanno spiegato i giudici della prima sezione civile della Cassazione – i provvedimenti di affidamento dei figli minori prescindono dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge, e devono essere adottati con esclusivo riferimento al superiore interesse morale e materiale della prole: e poi con la separazione, cessa l’obbligo di fedeltà reciproca fra i coniugi, prettamente connesso alla convivenza”. In pratica, dopo la separazione, chi ha ricevuto l’assegnazione della casa coniugale può viverci con chi gli pare.

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