E poi parlano di famiglia. Da oggi l’amante prende due piccioni …con una fava
Neppure i ricorsi alla morale sono stati utili al ricorrente per ottenere dalla Cassazione una sentenza diversa. Aveva scritto l’ex marito: “Il pronunciamento della Corte d’Appello è iniqua soprattutto sotto il profilo etico-morale, dato che al coniuge infedele è stato consentito il vantaggio di occupare la casa coniugale di mia esclusiva proprietà, posta in un fabbricato costruito per la mia famiglia d’origine e abitato dai miei genitori e dai miei tre fratelli”.
“In tema di separazione personale – hanno spiegato i giudici della prima sezione civile della Cassazione – i provvedimenti di affidamento dei figli minori prescindono dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge, e devono essere adottati con esclusivo riferimento al superiore interesse morale e materiale della prole: e poi con la separazione, cessa l’obbligo di fedeltà reciproca fra i coniugi, prettamente connesso alla convivenza”. In pratica, dopo la separazione, chi ha ricevuto l’assegnazione della casa coniugale può viverci con chi gli pare.