Stabiliti dal Tribunale di Vicenza i limiti della legge Mancino. Dopo dieci anni, assolti gli imputati del Veneto Fronte Skin
Dieci anni dopo gli arresti, rimasti in carcere tredici giorni (dal 4 ottobre al 17 ottobre ’94), l’assoluzione piena. La formula adottata dal tribunale di Vicenza è inequivocabile: il fatto non sussiste. Il ragionamento è lineare: il Veneto Fronte Skinhead (Vfs) è un movimento di ultra destra con una visione storico-ideologica razzista e xenofoba, ma nei casi concreti analizzati dai giudici non violò la legge Mancino per la quale in ventitre sono stati processati.
Le teste rasate venete pur essendo di parziale ispirazione neonazista e neofascista, non a caso il pm Alessandro Severi nella ricostruzione tira in ballo la legge Scelba del ’52, nei fatti analizzati nel capo d’imputazione non istigarono e incitarono alla violenza razziale e all’intolleranza che, se provate, avrebbero sancito l’illegalità e di conseguenza la censura penale.
Alla richiesta di assoluzione della pubblica accusa (10.39) fa eco la sentenza letta alle 11.31 dal presidente Giuseppe Perillo (giudici Giovanni Biondo e Michele Bianchi) che assolve i 23 imputati residui della maxinchiesta avviata dalla procura di Verona nell’autunno del Primo governo Berlusconi, ma che affondava le origini addirittura nell’89, durante Italia-Uruguay al Bentegodi. Si tratta di 10 veronesi, 8 vicentini, 3 bolognesi, un padovano e un friulano. Nel mezzo c’è stata la stringata e logica arringa dell’avvocato Roberto Bussinello (anche a nome dei colleghi Roberto Canevaro, Gianni Correggiari di Bologna e Paolo Dell’Agnolo che gli hanno lasciato il passo vista la indiscussa padronanza della materia). Il legale veronese se da una parte ha tessuto le lodi dell’onestà intellettuale della pubblica accusa, dall’altra ha osservato che già dieci anni fa il tribunale del Riesame di Verona (allora non si andava a Venezia) aveva scritto la parola conclusiva del processo, liberando i principali sette indagati perché gli indizi di gravità non c’erano. Se all’epoca le porte del carcere veronese del Campone si aprivano per accogliere il capo del Vfs Piero Puschiavo e i suoi più stretti collaboratori Guglielmo Mancini, Alfio Forante, Fabrizio Bazzerla, Alessandro Castorina, Paolo Rinaldi e Luca Zampini, ieri mattina quelle del tribunale di Vicenza si sono chiuse – a meno che la procura generale di Venezia non proponga appello (è credibile?) su un capitolo controverso.
Sia perché il tribunale di Verona nel 2001 dichiarando la propria incompetenza a giudicare gli allora 43 imputati e spendendo gli atti a Vicenza perché a Gambellara il Vfs si era costituito nel ’90, aveva già fatto capire qual era il vento che spirava in sede giudicante; sia perché gli episodi portati in aula erano più di carattere ideale che fattuale, per usare il linguaggio dei giuristi.
C’è da dire, per chi ha memoria di quegli anni, che gli skinhead in generale alimentavano un certo disagio in vasti strati dell’opinione pubblica. Nell’autunno ’94 la memoria era ancora fresca della manifestazione di maggio a Vicenza, le cui immagini riprese da Rai Tre fecero il giro del mondo indignando molto.
Ma tutto questo come poteva saldarsi con episodi di violenza razziale per riaffermare la purezza e la superiorità dei bianchi su meticci, neri e quant’altro? Il pm Severi in quaranta minuti di analisi storica, giuridica e semantica, partendo da quello che ha definito il «presupposto statico», cioè il «contenuto ideologico del Vfs e il suo portato razzista e xenofobo», mettendo in guardia dal pericolo dello stato etico che s’impalca a giudicare la correttezza o meno delle idee, ha concluso che da documenti, manifestazioni, volantinaggi, feste e concerti non riusciva a scorgere l’istigazione a commettere atti di discriminazione razziale.
La propaganda razziale, perché di questo si occupava in base alle carte processuali essenzialmente il Vfs, di per sè non può essere un reato..
