lunedì 13 Aprile 2026

I figli so’ piezz ‘e core

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Varata in Italia la giustizia etnoculturale. I tuoi doveri i suoi diritti. 

Una bambina di sette anni viene trovata dalla polizia locale mentre aspetta, completamente sola, che qualcuno la venga a prendere sulle scale esterne delle poste centrali, in pieno centro a Bergamo. È abbandono di minore? No, se la ragazzina, che ha origini rom, “è abituata” a simili situazioni e se il sistema sociale e giudiziario non trova di meglio per lei che riaffidarla alla custodia del padre.

Questo almeno secondo il giudice dell’udienza preliminare Tino Palestra, del tribunale di Bergamo, che ha prosciolto il genitore della minore, un vedovo 48enne bosniaco padre di altri nove figli, con una sentenza che farà discutere: “La grave fattispecie dell’articolo 591” (relativo appunto all’abbandono di minori o persone incapaci) “non può configurarsi in un semplice e programmaticamente momentaneo ‘lasciare solo’ un bambino, quando tale circostanza non espone quest’ultimo ad alcun tipo di pericolo (ciò avviene – dirlo sembra cinico, se non addirittura venato di razzismo, ma è semplicemente realistico – quando i bimbi stessi sono abituati a queste situazioni e conoscono perfettamente lo stile di vita nel quale sono destinati a crescere, senza che lo Stato-tutela ritenga di intervenire in qualche modo)”.

Insomma, il fatto non costituisce reato perché la bambina sarebbe “abituata a queste situazioni” e conoscerebbe “perfettamente lo stile di vita in cui è destinata a crescere”. Il giudice però punta il dito anche contro un sistema incapace di intervenire con efficacia in contesti come questo: “I vigili non ritengono di dovere/potere attivare qualche agenzia – si legge ancora nel dispositivo
 – La reazione dell’ordinamento giuridico è costituita dalla disposizione della Procura minorile, che si limita a disporre il (ri)affidamento al genitore, di fatto valutando come non abbandono nel senso pregnante del termine ciò che il padre aveva appena fatto, e così ‘chiudendo l’incidente’. Di qui, la realistica insostenibilità dell’ulteriore persecuzione penale dell’odierno imputato. Il proscioglimento è l’unica conclusione ragionevolmente sostenibile”

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