Abberrante comunicato del ministero degli esteri israleliano, che in maniera allucinata fa riferimenti giustificativi per i propri massacri alla Carta dell’Onu, dimenticando forse la risoluzione dell’Onu stessa che dispone il ritiro degli israeliani dai territori occupati.tratto da ebraismoedintorni.it
In conformità alle leggi sui conflitti armati, prendere di mira un terrorista deve essere considerato una misura eccezionale, ma uccidere un nemico combattente durante un conflitto è permesso, a meno che questi non si arrenda prima. Un combattente è un bersaglio legittimo se egli è parte della “catena di comando”, che si trovi o meno coinvolto attivamente in un combattimento al momento in cui è ucciso. Questa catena di comando può includere comandanti, chi prende le decisioni, organizzatori di campagne e altri. Un individuo che recluta attentatori suicidi, che prende decisioni tattiche o strategiche su azioni terroristiche rientra certamente nella categoria della catena di comando del terrorismo.
Il diritto internazionale non richiede in alcun modo che si arresti un nemico combattente, anche se un’azione del genere sarebbe certamente permessa. Questa misura, inoltre, comporterebbe il rischio sostanziale di un danno maggiore sia ai civili sia al personale della sicurezza. Questo rischio è da ritenere una considerazione legittima quando si prende la decisione di colpire direttamente un terrorista.
Sia la Carta dell’ONU sia le leggi che regolano i conflitti armati contengono delle clausole sull’autodifesa che si possa colpire un terrorista combattente nella zona in cui è in corso un conflitto armato. Il diritto internazionale riconosce il diritto e il dovere di uno stato di proteggere i propri civili. Le circostanze di un conflitto armato implicano una serie di standard e di regole che differiscono da quelle che riguardano periodi di non belligeranza. Per esempio, la necessità di un processo o di un procedimento giudiziario del nemico combattente non esiste necessariamente durante un conflitto armato. Pertanto, il termine “extra giudiziale” (nel senso di esterno a un procedimento giudiziario) è una definizione incorretta e pregiudiziale dell’azione, e irrilevante per circostanze di conflitti armati, come nel caso in questione, che riguarda la campagna di terrorismo contro Israele e i suoi cittadini.
In base al diritto umanitario internazionale, tuttavia, sono richieste alcune azioni, come quella di minimizzare, laddove possibile, le vittime civili collaterali e di accertarsi, nella maniera più certa possibile, dell’identità del combattente e della natura della sua attività. Ma allo stesso tempo, il nascondersi tra la popolazione civile non offre al terrorista l’immunità dall’attacco, ed è di per sé una gravissima violazione delle umanitarie.
Ministero degli Esteri Israeliano – Sezione di Diritto Internazionale – Dipartimento Informazione e Internet