martedì 15 Ottobre 2024

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I tifosi avranno libertà di manifestare il pensiero solo dove non ci sia nessuno per leggerlo

I tifosi possono esporre manifesti di protesta contro provvedimenti normativi avversi alle tifoserie a patto che l’esposizione avvenga lontano dallo stadio dove si sta disputando la partita. Lo spiega la Cassazione in un vademecum in cui detta le linee per il comportamento del buon tifoso allo stadio. Ammessi invece gli striscioni sfottò della squadra avversaria perchè rientrano nel “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”. Attenendosi a queste regole, la terza sezione penale (sentenza 27284) ha accolto il ricorso di un tifoso 28enne del Palermo, Ivan A., al quale il Questore di Palermo aveva imposto l’obbligo di presentarsi negli uffici di polizia per tre anni in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra siciliana, essendo stato denunciato per avere fatto parte di un gruppo di tifosi davanti all’ingresso dello stadio di Palermo in occasione di un incontro di calcio avvenuto il 20 settembre del 2009 in cui Ivan A. e altri tifosi avevano inneggiato come temuti provvedimenti legislativi nonchè esposto striscioni che diffamavano il Casms.

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